È entrato in vigore il 22 giugno 2018 il Decreto Legislativo n. 63/ 2018, di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 detta “Trade Secrets” dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.
Il legislatore europeo era infatti intervenuto per attenuare le difformità tra i vari sistemi giuridici dei singoli Paesi Membri, dirigendosi verso una definizione comune di segreto commerciale e prevedendo alcuni standard minimi di protezione che fossero condivisi a livello europeo, per vietare gli utilizzi abusivi delle informazioni commerciali riservate.
In attuazione di quanto sopra, la nuova normativa apporta modifiche di rilievo sia ad alcune previsioni del Codice di Proprietà Industriale sia al Codice Penale per le ipotesi di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice e di rivelazione di segreti scientifici o industriali.
In particolare, il Decreto modifica, in primo luogo, la dicitura “informazioni aziendali riservate” in “segreti commerciali” e ne riscrive il contenuto stabilendo che costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali intesi come le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali si considerano illecite anche quando il soggetto era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente
Si aggiunge inoltre un massiccio impianto delle misure provvisorie, cautelari ed alternative (ad esempio la possibilità di pagamento di un indennizzo) nonché degli strumenti procedurali posti a tutela dei segreti commerciali
Da notare che, oltre ad ampliare il divieto di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, la nuova normativa prevede che, chiunque sia venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.
Come sempre, lo scrivente Studio rimane a completa disposizione per fornire ogni altra indicazione e tutto il supporto necessario in relazione agli argomenti sopra brevemente illustrati.