Il Brevetto Europeo è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una procedura unificata dal deposito al rilascio, che produce effetto in tutti gli Stati membri aderenti alla EPC (Convenzione Europea dei Brevetti) designati dal richiedente, a seguito del superamento di un esame di merito.
La procedura di concessione, infatti, prevede un’unica domanda, redatta in una delle tre lingue di procedura (inglese, francese o tedesco), che permette di ottenere un fascio di brevetti nazionali validi negli Stati che hanno aderito alla Convenzione sul Brevetto Europeo. Tuttavia, perché il Brevetto Europeo possa esplicare i suoi effetti nei singoli stati, ancora oggi in diversi stati è necessario effettuare una operazione di convalida del brevetto concesso depositando una traduzione ed altra documentazione in ciascuno degli stati in cui si desidera protezione.
E’ inoltre possibile chiedere la protezione conferita dal Brevetto Europeo anche in altri Stati non membri, che ne autorizzino l’estensione o la validazione nel loro territorio.
Il Brevetto Europeo conferisce al titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale negli Stati designati, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale nei singoli Paesi.
Il Brevetto Unitario
Il Brevetto Unitario è un singolo brevetto che avrà validità in tutta l’Unione Europea, e sarà risultante da una procedura di esame centralizzata. Sarà lo stesso Ufficio Europeo dei Brevetti ad occuparsi dell’intera procedura del Brevetto Unitario, gestendo il deposito, la ricerca di anteriorità, l’esame dei requisiti di validità, la concessione ed il rifiuto, come pure le possibili procedure di opposizione e ricorso e la riscossione delle tasse di mantenimento annuali.
Sulla base della stessa Convenzione sul Brevetto Europeo, per il Brevetto Unitario si adotterà la medesima procedura del Brevetto Europeo, con la sola differenza che il brevetto Unitario sarà un unico titolo valido per tutti i paesi dell’Unione Europea, come singolo brevetto, in modo analogo al Marchio Comunitario ed al Modello Comunitario.
Sarà così possibile per un richiedente optare per l’una o l’altra soluzione , a seconda della strategia di protezione ritenuta più opportuna nel singolo caso. Per ottenere protezione brevettuale nei paesi che non aderiscono alla Convenzione EPC, sono necessari singoli depositi nazionali e le procedure variano da stato a stato.