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FAQ

Si può brevettare un’idea?

Non è possibile brevettare un’idea in quanto tale, ma è necessario fornire almeno una forma realizzativa o attuativa mediante la quale l’idea che sta alla base della soluzione del problema tecnico si concretizza.
La portata del brevetto abbraccia anche quelle varianti che, facendo proprio lo stesso concetto inventivo, possono essere considerate equivalenti alla soluzione definita dalle rivendicazioni del brevetto.

Per ottenere la concessione del brevetto è necessario descrivere in modo approfondito l’oggetto dell’invenzione?

L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo affinchè un tecnico del ramo possa attuarla, e quindi è necessario che dalla descrizione emergano tutte le caratteristiche tecniche utili che consentono la realizzazione dell’invenzione. Un’invenzione nuova e dotata di attività inventiva la cui descrizione risulti però insufficiente rischia di non essere proteggibile come valido brevetto.

È possibile depositare una fase nazionale di un PCT in Italia?

Non è possibile depositare una fase nazionale di un PCT direttamente in Italia, ma occorre necessariamente depositare la corrispondente domanda di brevetto Europeo (fase regionale PCT).

Cosa serve per depositare un brevetto per invenzione o per modello di utilità?

Per il deposito di una domanda di brevetto per invenzione o per modello di utilità, è necessario quanto segue:
una descrizione del trovato, che ne evidenzi gli scopi e il campo applicativo, nonché le caratteristiche tecniche peculiari che lo differenziano rispetto alla tecnica nota e che consentono di individuare il salto inventivo rispetto allo stato dell’arte;
uno o più disegni che agevolino la comprensione della nuova soluzione tecnica;
una lettera di incarico (scaricabile dalla Sezione Modulistica), sottoscritta dal/i titolare/i del brevetto o dal legale rappresentante della Società richiedente il brevetto;
i dati anagrafici dell’inventore o degli inventori e, nel caso in cui il brevetto vada depositato a nome di una Società, una copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio.

Cosa serve per depositare un marchio?

Per il deposito di una domanda di registrazione di marchio, è necessario quanto segue:
l’indicazione esatta dei prodotti e/o servizi che il marchio dovrà contraddistinguere, in modo da poterne stabilire la o le classi merceologiche di appartenenza;
se il marchio è composto solo da una o più parole e deve essere depositato in sé e per sé, ovvero indipendentemente dalla sua rappresentazione grafica, è sufficiente l’indicazione delle parole che compongono il marchio stesso;
se il marchio è figurativo (logo), è necessario il file in formato elettronico (preferibilmente JPG); se il marchio è a colori è anche opportuno fornire il n. del Pantone di ciascun colore che si intende rivendicare.
una lettera di incarico (scaricabile dalla Sezione Modulistica), sottoscritta dal/i titolare/i del marchio o dal legale rappresentante della Società titolare del marchio;
nel caso in cui il marchio vada depositato a nome di una Società, è preferibile fornire una copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio.

Perché è utile registrare un marchio?

Registrare un marchio significa poterlo tutelare da imitazioni o abusi da parte di terzi e concorrenti; inoltre, registrando il marchio si evita il rischio che un’impresa concorrente possa adottare un marchio simile e che i consumatori acquistino i prodotti del concorrente, confondendoli con quelli originali.
Pertanto, con la registrazione del marchio è possibile aumentare i profitti della propria azienda ed accrescerne la reputazione e l’immagine.
Inoltre, un marchio registrato può essere concesso in licenza e può anche costituire la base di un contratto di franchising, dimostrandosi così fonte di ulteriore produzione di reddito.

In quali Paesi conviene registrare il proprio marchio?

E’ fondamentale proteggere il proprio marchio in ogni Paese e territorio nel quale esso viene utilizzato per contraddistinguere prodotti e/o servizi. Quindi, occorre procedere ad una registrazione non solo nazionale, ma anche in tutti i Paesi di eventuale esportazione dei prodotti/servizi. Non è infatti raro che un distributore o un agente con cui si siano instaurati rapporti commerciali, decida autonomamente di registrare il marchio del suo fornitore nel territorio di sua pertinenza, costringendo così il legittimo titolare ad attivare una serie di interventi legali per riappropriarsi del suo marchio.

Cosa serve per depositare un disegno o modello?

Per il deposito di una domanda di disegno o modello, è necessario quanto segue:
la riproduzione grafica (preferibilmente in formato elettronico) di ciascun disegno o modello da depositare: si possono depositare più riproduzioni di ciascun modello, mostrato da diverse angolazioni;
una lettera di incarico (scaricabile dalla Sezione Modulistica), sottoscritta dal richiedente/i del modello o dal legale rappresentante della Società richiedente il modello;
Nel caso in cui il disegno o modello vada depositato a nome di una Società, è preferibile fornire una copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio.

Si possono depositare più disegni o modelli con un’unica domanda?

Con una singola domanda può essere chiesta la registrazione per una pluralità di disegni o modelli, purchè rientranti in una stessa classe della classificazione internazionale di Locarno.

È possibile il cumulo della tutela brevettuale con quella del design? E del design con il diritto d’autore?

Per quanto concerne il primo quesito, l’art. 40 del nuovo Codice della Proprietà Industriale prevede che “se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l’utilità dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello” purchè per ciascuna tutela venga presentata una distinta domanda.
Per quanto riguarda il secondo quesito, una delle maggiori novità del D.lgs. 95 del 2001 consente di applicare la tutela del Diritto d’Autore a quelle opere del disegno industriale che presentino di per sè carattere creativo e valore artistico.

Entro quanto tempo è possibile estendere all’estero una domanda di brevetto, di modello o di marchio mantenendo la data di priorità?

Nel caso di domande di brevetto per invenzione o per modello di utilità, è possibile estendere all’estero entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di deposito in Italia.
Nel caso di domande di registrazione per disegni/modelli o marchi, il periodo per effettuare l’estensione si riduce a 6 (sei) mesi dalla data di deposito in Italia.

È possibile depositare all’estero una domanda di brevetto dopo l’anno di priorità?

Si, è possibile depositare una domanda di brevetto all’estero dopo l’anno di priorità ma entro 18 (diciotto) mesi dal deposito, a patto che la domanda sia stata depositata richiedendo la non accessibilità al pubblico e che l’oggetto della domanda di brevetto non sia stato divulgato. In questo caso, tuttavia, il Richiedente non godrà del diritto di priorità e la protezione decorrerà dalla data di deposito all’estero e non da quella di deposito in Italia.

Esiste un “periodo di grazia” per depositare un titolo di privativa relativo ad un trovato dopo la sua divulgazione?

In linea generale, con la divulgazione precedente al deposito il trovato perde la novità, rientrando nello stato della tecnica nota. Quindi, se il trovato riguarda la soluzione di un problema tecnico, la legge non prevede un periodo di grazia.
Tuttavia, se il trovato in questione è un disegno o modello, detto disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico quando è stato divulgato dall’autore o dal suo avente causa o da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall’autore o dal suo avente causa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione.

Cosa serve per depositare un diritto d’autore?

Nel caso di Opera Edita:

  • sottoscrizione di 2 moduli della Presidenza del Consiglio dei Ministri firmati dal Richiedente;
  • 1 copia dell’opera;

Nel caso di Opera Inedita:

  • sottoscrizione di 1 modulo SIAE firmato dall’autore/i e, se vi sono uno o più titolari, anche dal titolare/i;
  • 1 copia dell’opera firmata su tutte le pagine dall’autore/i e, se vi sono uno o più titolari, anche dal/i titolare/i.

Nel caso di Software Edito:

  • sottoscrizione di 1 modulo SIAE firmato dall’autore/i e, se vi sono uno o più titolari, anche dal/i titolare/i;
  • 1 copia del programma su CD-ROM o su floppy.

Nel caso di Software Inedito:

  • sottoscrizione di 1 modulo SIAE firmato dall’autore/i e, se vi sono uno o più titolari, dal titolare/i;
  • 1 copia del programma su CD-ROM o su floppy.
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