Il Registro Speciale del Software
Sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano una serie di norme relative alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, che sono comparati alle opere letterarie.
Sono protetti dalla legge i software che hanno carattere creativo, e quindi che abbiano carattere di novità rispetto ai software preesistenti.
Ai sensi dell’Art 2 LDA (comma 8) sono tutelabili i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
- La durata della tutela è di tutta la vita dell’autore e di 70 anni dopo la morte
- Il diritto d’autore sorge con la creazione dell’opera.
- Il contenuti di questo diritto comprendono sia i diritti patrimoniali che quelli morali.
Il software può essere registrato presso il Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore tenuto dalla S.I.A.E. oppure depositato come opera inedita qualora il programma stesso non sia ancora stato pubblicato o utilizzato.
Lo Studio Ferrario offre assistenza per la registrazione del software e fornisce la propria consulenza sulle questioni connesse alla sua tutela.
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Nomi a dominio
Nel sancire il principio della unitarietà dei segni distintivi (Art. 22), Il Codice della Proprietà Industriale annovera fra questi ultimi anche i nomi a dominio, includendoli altresì fra le cause di mancanza di novità di un marchio (Art. 12).
I nomi a dominio, le sequenze di caratteri utilizzate per raggiungere un sito internet, vengono assegnati tramite una procedura di registrazione, disciplinata dalle Autorità preposte e sottoposta a regole diverse a seconda dei casi.
Possiamo avere registrazioni accessibili a tutti, senza restrizioni particolari, (ad es. “.com” o “.net”), oppure registrazioni riservate esclusivamente a soggetti in possesso di determinati requisiti (ad es. domini “.it” riservati a soggetti domiciliati in uno dei paesi membri dell’Unione Europea).
Il principio alla base dell’assegnazione dei domini è quello del “first come first served” che fa sì che le richieste di registrazione vengano accolte secondo l’ordine cronologico in cui ciascuna di esse sia stata presentata.
In fase di registrazione non si pongono, del resto, questioni di confondibilità, dal momento che la completa identità fra nomi a dominio non è tecnicamente possibile e, di conseguenza, non è previsto un esame della novità da parte degli enti responsabili della registrazione.
Una deroga al principio sopra descritto è prevista nel caso del lancio di una nuova estensione, in occasione del quale si ammette il cd. “sunrise period” durante il quale solo i titolari di marchi (preventivamente iscritti in un database centralizzato, il Trademark Clearing House) possono richiedere la registrazione di nomi a dominio.
Tale eccezione è stata prevista per porre rimedio al fenomeno del cd. “cybersquatting”.
Dato il nesso innegabile oggi esistente fra marchi e nomi a dominio, risulta chiaro che la tutela di un marchio deve necessariamente essere accompagnata da una adeguata tutela del corrispondente nome a dominio, al fine di evitare registrazioni da parte di terzi non legittimati.
Lo Studio Ferrario offre assistenza relativamente a registrazioni e riassegnazioni di nomi a dominio e a qualsiasi ulteriore problematica ad essi inerente.
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Diritto d’autore
“La tutela del diritto d’autore comprende le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” (art. 1 L. 633/1941)
“Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale” (Art. 6 L. 633/1941).
Il Diritto d’Autore su un’opera, quindi, nasce nel momento stesso in cui l’opera viene creata e non in virtù di un deposito.
Il deposito, tuttavia, presenta indubbi vantaggi, dal momento che conferisce all’opera una data certa, gravando i terzi dell’onere di provare l’anteriorità delle proprie creazioni.
Proprio per questo è prevista la possibilità di depositare presso la SIAE anche le opere inedite, così da poter tutelare quei lavori non ancora pubblicati, ma pur sempre frutto di lavoro intellettuale, ottenendo così prova della loro esistenza con data certa.
La durata di tale deposito è di 5 anni e se, alla scadenza dei cinque anni, l’opera non viene ritirata o se il deposito non è rinnovato per altri 5 anni, la SIAE è autorizzata alla distruzione dell’opera stessa.
Per le opere edite, la Legge (Art. 103 L. 633/1941) prevede il deposito nel Registro Pubblico Generale delle Opere Protette (istituito presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) che svolge una funzione amministrativa di pubblica notizia e la cui omissione non pregiudica l’acquisto del diritto.
Il diritto d’autore è tutelato nei 70 anni successivi alla morte dell’autore (in caso di più autori, si fa riferimento alla data di morte dell’ultimo di essi).
Trascorso tale termine, l’opera cade in pubblico dominio ed è, pertanto, liberamente utilizzabile.
Lo Studio Ferrario offre assistenza per il deposito di opere edite e inedite e fornisce la propria consulenza sulle questioni connesse alla tutela del diritto d’autore.