Il brevetto è un titolo di privativa, avente per oggetto una innovazione e al titolare del quale viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento, in un territorio e per un periodo ben determinati, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’oggetto del brevetto senza autorizzazione.

Scopo della tutela brevettuale è incentivare la ricerca di innovazioni di carattere tecnico volte a favorire la collettività, attribuendo temporaneamente all’autore dell’innovazione un diritto esclusivo allo sfruttamento economico di essa.
Il titolare del brevetto, durante il periodo di monopolio, possiede il diritto esclusivo di realizzare l’invenzione, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrla, usarla, metterla in commercio, venderla o importarla.
Tuttavia il diritto sulla commercializzazione dei prodotti trova un limite nel principio di esaurimento: il titolare di un brevetto non può impedire che dopo la prima commercializzazione nel territorio dello Stato il prodotto continui a circolare e che altri lo mettano in vendita o comunque ne facciano uso, nel territorio di uno Stato membro della Comunità Europea o dello Spazio Economico Europeo. (Art.5 CPI).
Storia del brevetto
In Italia il primo brevetto risale al 1421, quando l’architetto fiorentino Filippo Brunelleschi ricevette il brevetto per 3 anni per l’invenzione di una chiatta con mezzi di sollevamento, che trasportava marmo lungo il fiume Arno per la costruzione del Duomo di Firenze.
Il fondatore dello Studio, l’ing. Artemio Ferrario, è invece uno degli ispiratori della moderna legislazione sui brevetti, ovvero il Regio Decreto 1127 del 1939, rimasto in vigore fino al 2005.
Link utili:
- UIBM – Ufficio italiano brevetti e marchi
- EUIPO – Ufficio dell’unione europea per la proprietà intellettuale
- USBM – Ufficio di Stato brevetti e marchi della Repubblica di San Marino
- EPO – Ufficio brevetti europeo