Le Scienze della Vita e le biotecnologie sono ambiti molto vasti, ad alto livello tecnologico, che forniscono nuove applicazioni in campo sanitario, agroalimentare, industriale, e della tutela ambientale.
Il settore negli ultimi decenni ha avuto uno sviluppo notevole facendo registrare un incremento considerevole nel numero di depositi di domande di brevetto, raccolte in Italia nella Banca dati nazionale delle delle invenzioni biotecnologiche e delle scienze della vita.
I requisiti per la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche
Le invenzioni biotecnologiche devono soddisfare i requisiti di novità, attività inventiva e applicabilità industriale.
Pur esistendo in natura, proteine, anticorpi, e altro materiale biologico sono considerati nuovi se non sono stati ancora identificati nei loro caratteri specifici e nella loro funzionalità. Affinché un materiale biologico, preesistente in natura ed isolato dal suo ambiente naturale, possa essere brevettato, deve essere caratterizzato: o tramite il processo con cui è stato ottenuto, o per le sue caratteristiche strutturali, o tramite parametri chimico-fisici.
Per soddisfare il requisito di sufficiente descrizione che deve essere fornita dell’oggetto rivendicato, il materiale biologico – che può raggiungere livelli di complessità elevata, come ad esempio un nuovo ceppo batterico – deve essere depositato presso un ente riconosciuto a livello internazionale.
I divieti di brevetto nel settore biotecnologico
Non possono essere oggetto di invenzioni biotecnologiche e quindi di brevetto i procedimenti essenzialmente biologici, l’incrocio e la selezione, mentre possono essere brevettati i procedimenti che riguardano gli interventi di bioingegneria.
Sono inoltre esclusi dalla brevettazione il corpo umano, in qualsiasi stadio del suo sviluppo, incluso quello embrionale, le tecniche di clonazione umana ed i metodi di sfruttamento commerciale dell’embrione umano. In particolare in Italia non sono brevettabili le tecniche di clonazione umana compresa la produzione mediante clonazione in vitro di tessuti ed organi umani.
Altre limitazioni sono previste per l’utilizzo di cellule staminali umane di origine embrionale, inoltre, nel sistema brevettuale italiano è previsto che per ogni nuova sequenza genetica rivendicata, o per il suo prodotto peptidico, nel brevetto sia indicata in modo specifico la funzione biologica, ovvero la sua utilità, sia nella descrizione che nelle rivendicazioni.