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I GRAVI RISCHI DELLA DIVULGAZIONE

23 Marzo 2018

È stata annullata dal Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza del 14 marzo 2018 (causa T-651/16), la registrazione del disegno dell’ormai famosa ciabatta “Crocs”, per la comprovata divulgazione al pubblico prima della sua registrazione, che ne ha inficiato il fondamentale requisito di novità.

Il regolamento (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001, relativo ai disegni e modelli comunitari, prevede infatti la protezione di un disegno o modello comunitario a condizione che sia nuovo e possieda carattere individuale. Un disegno non può essere considerato nuovo, in particolare, se è stato divulgato al pubblico anteriormente al periodo di dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata, salvo il caso in cui tale divulgazione non potesse ragionevolmente essere conosciuta negli ambienti specializzati operanti nell’Unione Europea (art. 7).

Il disegno della ciabatta era stato registrato come disegno o modello comunitario con il numero 257.001-0001 e pubblicato nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari n. 9/2005 dell’8 febbraio 2005. Nel 2013, una società concorrente, la GIFI Diffusion, aveva presentato all’EUIPO la richiesta di annullamento del disegno in questione, sostenendo che fosse privo di novità, per l’avvenuta divulgazione da parte della Crocs prima del 28 maggio 2003, vale a dire prima del periodo di dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata (data di proposizione di una corrispondente domanda di brevetto degli Stati Uniti d’America).

In primo grado l’EUIPO aveva respinto la richiesta di annullamento, ma in secondo grado, con decisione del 6 giugno 2016, la Commissione di Ricorso aveva riconosciuto la nullità del disegno, ritenendo comprovato che fosse stato divulgato prima del 28 maggio 2003 e, di conseguenza, mancasse di novità. Secondo la Commissione EUIPO, in particolare, la divulgazione era avvenuta attraverso le seguenti modalità:

  • l’esposizione sul sito Internet della Crocs;
  • un’esposizione in occasione di un salone nautico a Fort Lauderdale in Florida (Stati Uniti);
  • la disponibilità alla vendita dei sandali ai quali era stato applicato il disegno.

La Crocs ha a sua volta proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, il quale ha tuttavia respinto il ricorso e confermato quanto deciso dalla commissione EUIPO, specificando che le divulgazioni su Internet del disegno riguardavano fatti che non potevano ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che non è necessario che i fatti costitutivi della divulgazione siano avvenuti nel territorio dell’Unione.

Come insegna e conferma la pronuncia in esame, dunque, occorre prestare molta attenzione a non inficiare il fondamentale requisito della novità di un prodotto, che possa essere registrato come disegno se non addirittura come brevetto di invenzione, magari anche solo utilizzando impropriamente il web. Tutto ciò che è stato divulgato pubblicamente prima del deposito della domanda di registrazione o di brevetto, incluse dunque anche le diffusioni a mezzo internet, comporta infatti la nullità della registrazione e l’impossibilità di brevettazione.

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