Per la prima volta nel nostro Paese è stata riconosciuta e garantita la tutela, su tutto il territorio italiano ed europeo, di un bene culturale e della sua stessa immagine, nel caso di specie del celebre David di Michelangelo, grazie ad una recentissima ordinanza emanata dal Tribunale di Firenze (ord. 26/10/2017) che ne ha stabilito il divieto di utilizzo a fini commerciali.
Il Codice dei beni culturali, infatti, riserva all’autorità che ha in consegna il bene culturale la facoltà di consentirne la riproduzione, previa richiesta di concessione e pagamento del canone stabilito dall’autorità stessa.
Ebbene l’ordinanza in questione, definita ‘ordinanza ‘antibagarini’, ha sancito un precedente molto importante, accogliendo la domanda dell’Avvocatura dello Stato contro le attività di una società che, proprio fuori dalla Galleria dell’Accademia di Firenze, ‘casa’ appunto del David di Michelangelo, vendeva biglietti a prezzo maggiorato utilizzando la fotografia del David su volantini e biglietti, oltre che sul proprio sito web.
In base alla pronuncia del Tribunale di Firenze, l’immagine del David non può dunque essere sfruttata a fini commerciali senza permesso della Galleria dell’Accademia e senza il pagamento dei relativi diritti. Al momento la decisione si applica soltanto al caso di specie, dunque alla società chiamata in causa dall’Accademia e per l’uso improprio dell’immagine del David che la stessa ne aveva compiuto.
Ma è ragionevole immaginare che alle stesse conclusioni possa giungersi anche non soltanto per altri oggetti di souvenir che illecitamente ritraggano il David stesso, bensì addirittura per tutti gli altri usi illeciti dei numerosissimi beni culturali nazionali di cui il nostro Paese è ricco.
Attendiamo allora fiduciosi gli sviluppi di tale decisione, auspicando il riconoscimento sempre più forte della tutela dei nostri tesori da ogni fenomeno di indebito sfruttamento.