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OMAGGIO AI SACRIFICI DEGLI ARTIGIANI

14 Febbraio 2018

Un’ interessante recente sentenza si è pronunciata in tema di somiglianza grafica tra due marchi di birre, una, la November Ray, prodotta da un piccolo birrificio leccese, denominato B94, l’altra appartenente alla gamma Nørden del colosso Ceres.

Sia la birra salentina, la November Ray, che la Gylden Ipa delle Nørden di Ceres, risultavano graficamente caratterizzate da una analoga lettera ‘N’ di grandi dimensioni e di colore blu della stessa tonalità, campeggiando sulle rispettive etichette in maniera molto somigliante.

Vi era effettivamente una notevole somiglianza ed un conseguente rischio di confusione tra i due segni distintivi, peraltro destinati a contraddistinguere prodotti identici.

Sulla base di tale presupposto, la B94 ha agito in giudizio per ottenere tutela dei diritti discendenti dal proprio marchio anteriore. Ebbene, il marchio anteriore, quello dell’azienda artigianale salentina, dopo una lunga battaglia legale, ha ottenuto pieno riconoscimento dal Tribunale di Bari che, accogliendo le richieste del birrificio B94, ha stabilito l’esistenza di un rischio di confusione tra i due segni distintivi ed ha pertanto imposto a Ceres di ritirare dal commercio le bottiglie confondibili imponendo altresì il rimborso delle spese processuali.

È interessante notare come, forse consapevole della propria posizione, Ceres abbia tentato a più riprese di raggiungere una soluzione transattiva con l’azienda salentina, la quale tuttavia ha sempre rifiutato ogni proposta di accordo nel corso del giudizio ed ha così ottenuto la più ampia tutela dei propri diritti di esclusiva.

Il titolare di B94, il Sig. Raffaele Longo, ha dichiarato: <<Era una notizia che andava resa pubblica per rendere omaggio ai sacrifici che i birrai artigiani, in prima persona, quotidianamente sostengono nella produzione della birra artigianale, e anche agli sforzi delle piccole imprese, che spesso sono costrette a funzionare come le ‘grandi’, in un oceano abitato da esemplari di grossa taglia. Sosteniamo le nostre aziende con cura e passione>>.

STOP DALLA SVEZIA ALLE FATTURE FRAUDOLENTE

1 Febbraio 2018

Il 20 dicembre 2017, la Corte d’appello di Stoccolma ha emesso un’importante pronuncia in un procedimento penale intentato contro alcuni truffatori che avevano inviato fatture ingannevoli a titolari di  marchi europei, utilizzando una carta intestata che richiamava quella ufficiale dell’UAMI (nome precedente dell’EUIPO).

Come purtroppo molti titolari di marchi hanno avuto modo di constatare negli ultimi tempi, è in crescente espansione il fenomeno delle fatture ingannevoli, provenienti da parte di svariate società estere che, copiando i dati dei marchi pubblicati nelle banche dati ufficiali, richiedono arbitrariamente ai loro titolari il pagamento di cifre di denaro, imitando la carta intestata e persino gli stessi nomi dei vari organismi preposti alla registrazione ed alla tutela dei marchi, per confondere i destinatari delle comunicazioni ed ottenere così pagamenti indebiti.

Ebbene la Corte d’appello di Stoccolma nel caso in parola non soltanto ha stabilito che simili fattispecie costituiscono truffa aggravata, ma ha anche condannato i loro autori a pene detentive oltre che al risarcimento dei danni subiti dai destinatari delle fatture che avevano effettuato pagamenti non dovuti all’atto del ricevimento delle medesime.

Anche grazie alla fattiva collaborazione dell’EUIPO, che ha supportato attivamente il procuratore svedese durante l’inchiesta e ha rilasciato testimonianze dinanzi alla Corte d’appello, è stato dunque finalmente possibile raggiungere questo importante risultato, cui è auspicabile facciano seguito altre analoghe pronunce negli altri Stati Membri, Italia compresa, costretti a fronteggiare simili situazioni.

LIBERO SCAMBIO E LIBERA IMITAZIONE?

29 Gennaio 2018

Giappone ed Europa hanno appena annunciato in una dichiarazione congiunta la finalizzazione del negoziato per un accordo di libero scambio, il Free Trade Agreement (FTA), che sarà firmato ufficialmente entro la prossima estate ed entrerà in vigore agli inizi del 2019.

L’accordo, che prevede l’abolizione di numerosi dazi doganali tra Giappone ed UE, è stato ritenuto di estrema importanza e foriero di significativi benefici  per le economie di entrambe le parti contraenti ed anche, per quel che ci riguarda, per l’export dei prodotti europei  e quindi italiani in Giappone.

Ma, c’è un ma ed a farne le spese potrebbero essere ancora una volta le aziende italiane, poiché, tra i numerosi prodotti per i quali è previsto l’azzeramento graduale dei dazi doganali, sono contemplati anche i nostri formaggi ed, in particolare, i formaggi italiani di qualità, famosi in tutto il mondo e molto apprezzati anche nel paese del Sol Levante.

Infatti, per quanto riguarda i formaggi con nome composto (come le nostre più famose Dop, quali il Grana Padano, il Pecorino Toscano o Romano o il Provolone Valpadana), le relative denominazioni saranno protette nel mercato nipponico soltanto nel loro insieme ma non nelle singole parti che le compongono.  Ciò significa che in Giappone potranno vendersi formaggi chiamati “Grana”, “Romano Cheese” o “Cheese Padano” prodotti fuori dall’Italia e senza il rispetto delle norme a garanzia della qualità delle nostre Dop, senza che ciò determini più alcuna conseguenza sul piano legale.

Si aprirà così la strada a prodotti provenienti da tutto il mondo che potranno fregiarsi del marchio “Parmesan” o “Romano Cheese” in Giappone sfruttando la somiglianza dei noti marchi italiani senza che i loro titolari possano attivarsi per richiederne la protezione. Le conseguenze sono facilmente immaginabili.

Poiché l’accordo, firmato dalla Commissione, deve essere ancora ratificato dal Parlamento Europeo, c’è da augurarsi che in sede di ratifica si provveda a ridefinire la tutela delle Dop italiane. Altrimenti le denominazioni di origine del nostro Paese  saranno costrette a confrontarsi con un esercito di imitazioni, spesso spudorate, e molto più economiche, provenienti da tutto il mondo.

NUOVE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI

28 Dicembre 2017

Ancora una volta il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Unioncamere si schierano a favore delle imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero, attraverso alcune misure agevolative che mirano a sostenerne la capacità innovativa e competitiva.

È stato infatti bandito il “MARCHI+3” programma in favore del quale è destinato un finanziamento complessivo di € 3.825.000,00 per promuovere e sostenere la registrazione di marchi nell’Unione Europea presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e di marchi Internazionali presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 7 marzo 2018 e sino all’esaurimento delle risorse disponibili, compilando un apposito form on line, scaricabile al seguente link

http://www.marchipiu3.it/P42A0C12S1/Form-Online-Bando.htm

Lo Studio Ferrario, come sempre, è pronto a fornire ai propri Clienti la più ampia assistenza anche per tutte le tipologie di operazioni (e relative spese) previste dal bando in parola, quali progettazione del marchio, assistenza per il deposito, ricerche di anteriorità, assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione, pagamento delle tasse di deposito presso gli uffici competenti e molte altre ancora.

IL BREVETTO CHE SCONFISSE LA FIFA

19 Dicembre 2017

Una lunga battaglia legale, che ha visto contrapposti la FIFA, l’organo che governa il calcio mondiale, ed un inventore brasiliano, il Sig. Heine Allemagne, è stata recentemente risolta da un tribunale di Rio de Janeiro, che ha riconosciuto a quest’ultimo i diritti scaturenti dalla Proprietà Intellettuale del brevetto dello spray usato ormai comunemente nel calcio mondiale per segnalare la distanza alla quale deve posizionarsi la barriera durante i calci di punizione.

Secondo la ricostruzione dell’inventore, il tutto ebbe inizio con i Mondiali di calcio del 2014 in Brasile, quando Allemagne offrì gratuitamente alla FIFA 300 bombolette da usare ai Mondiali, ritenendo che stesse per concludersi un contratto di cessione del proprio brevetto alla FIFA, che sembrava volesse comprarne i diritti. La FIFA utilizzò con successo il nuovo strumento che ebbe subito una estesa diffusione, ma il contratto di cessione del brevetto non si concluse, mentre altre compagnie nel mondo, coinvolte proprio dalla FIFA, iniziarono a produrre ed utilizzare, senza il consenso dell’inventore, lo spray in questione.

Il lungo contenzioso che ne derivò è stato appunto definito nei giorni scorsi, attraverso la recente decisione del giudice brasiliano che, riconoscendo la validità e l’esistenza del brevetto di Allemagne, ha di fatto condannato la FIFA ad un risarcimento miliardario.

Ancora un esempio, dunque, conferma come proteggere la propria invenzione attraverso una corretta procedura di brevettazione si riveli sempre la scelta migliore per la più ampia tutela dei propri diritti, persino di fronte ad un gigante come la FIFA.

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