Studio Ferrario

Consulenti in Proprietà Intellettuale

  • English
  • Lo Studio
    • I Professionisti dello Studio Ferrario
    • Cosa facciamo
    • Come lavoriamo
    • Profilo
  • Il Brevetto
    • Perché depositare un brevetto
    • Come depositare un brevetto
  • Il Marchio
    • Perché registrare un marchio
    • Come registrare un marchio
  • Il Design
    • Perché registrare disegni o modelli
    • Come registrare un disegno o modello
  • Servizi
    • Consulenza per deposito ed ottenimento, brevetti, modelli e marchi
    • Estensione all’estero di brevetti, modelli e marchi
    • Ricerche, sorveglianza e tutela dei diritti di Proprietà Industriale
    • Business e Contrattualistica
    • Nuove varietà vegetali
    • Tutela software, nomi a dominio, diritto d’autore
  • Modulistica
  • FAQ
  • Contatti
Home > News

MASSIMA ATTENZIONE A BOLLETTINI, MODULI E FATTURE INGANNEVOLI

24 Gennaio 2020

A seguito della crescente e sempre più preoccupante diffusione di pratiche ingannevoli ai danni dei legittimi titolari di diritti di Proprietà Industriale, di concerto con le competenti autorità dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), vi mostriamo qui di seguito una delle ultime richieste fraudolente trasmesse ai titolari di marchi recanti intestazione e nominativi dell’UIBM, palesemente contraffatti.

Ebbene, come è immediatamente percepibile, richieste di questo genere, trasmesse a mezzo posta, sono facilmente fuorvianti per i destinatari, poiché riportano  il logo, l’indirizzo e i contatti del Ministero e dell’UIBM, nonché nome e cognome di un Dirigente UIBM oltre alla firma falsificata di quest’ultimo e comunicano un IBAN polacco per il pagamento di cifre assolutamente non dovute.

Si tratta di richieste che non provengono dall’UIBM e che pertanto sono completamente fraudolente.
È stata già sporta formale denuncia presso le competenti Autorità e vi preghiamo, in caso di ricezione di comunicazioni di questo tenore, di verificarne attentamente il contenuto, di non pagare le cifre indicate e, qualora ne abbiate necessità, di contattarci per qualsiasi richiesta di chiarimento che saremo lieti di fornirvi.

Oltre a comunicazioni analoghe a quella sopra richiamata, si assiste anche alla divulgazione di bollettini di pagamento precompilati e moduli precompilati recanti i dati dell’impresa ricevente, senza chiara indicazione dei servizi offerti : alle aziende che li ricevono viene richiesto di sottoscrivere e rispedire il modulo dopo aver eventualmente provveduto alla correzione e/o integrazione dei dati preinseriti dal mittente; dopo alcune settimane o mesi, l’azienda comincia a ricevere continue e sempre più pressanti richieste di pagamento in quanto quello che appariva un mero modulo per la raccolta di dati aziendali celava invece un contratto per servizi pubblicitari.

Vi invitiamo pertanto a prestare la massima attenzione ed a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità di chiarimento in merito.

UNA IMPORTANTE VITTORIA DINANZI AL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA

7 Novembre 2019

Lo Studio Ferrario, a mezzo dei suoi avvocati Elisabetta Pepe e Maria Farinola, ha portato avanti la causa del marchio TRICODIN c. TRICOPID fino alla vittoria dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.

Tutto nasce dall’opposizione presentata nel 2015 dallo Studio Ferrario a tutela del marchio anteriore italiano TRICODIN della propria Assistita contro la registrazione del marchio dell’unione europea TRICOPID, ritenuto molto simile e con esso confondibile.

Dopo la vittoria dell’opposizione e del successivo appello dinanzi alla Commissione dei Ricorsi dell’Euipo, la Richiedente il marchio dell’UE TRICOPID ha depositato il ricorso presso il Tribunale dell’Unione Europea chiedendo l’annullamento della precedente decisione e la registrazione del proprio marchio.

Il Tribunale ha dato ragione alla titolare del marchio anteriore italiano, confermando le decisioni di primo e secondo grado, con una corposa sentenza che di seguito alleghiamo per coloro che vogliano approfondire la vertenza.

Tra i punti più interessanti della sentenza, troviamo sicuramente il parere sull’uso effettivo di un marchio e sulla documentazione da produrre a tale scopo.

Difatti sull’uso meramente simbolico del marchio anteriore da parte del Richiedente, il Tribunale ha specificato come ciò che conta è fornire prove dell’attività economica realizzata attraverso lo sfruttamento commerciale di tale marchio che siano sufficienti per escludere ogni uso puramente fittizio di quest’ultimo e che attestino gli sforzi concreti compiuti dal suo titolare per creare uno sbocco commerciale sul mercato rilevante.

Pertanto, poiché le fatture prodotte per dimostrare l’uso del marchio anteriore TRICODIN coprono quasi tutto il periodo rilevante, sono emesse ad un gran numero di persone differenti, riguardano diversi prodotti venduti con il marchio anteriore e recano numeri molto distanti, si può considerare che tali fatture, sono state presentate a titolo meramente esemplificativo e non rappresentano l’importo reale del prodotto venduto con il marchio anteriore.

Alla luce di quanto sopra, nel verificare la serietà dell’uso del marchio non è importante solo il numero di fatture depositate e il volume commerciale che ne deriva, ma occorre prendere in considerazione diversi fattori ed effettuare una valutazione caso per caso.

Altro punto interessante della sentenza riguarda il raffronto tra i marchi in conflitto, in particolare per quel che attiene al prefisso “trico”.

La Richiedente sosteneva che il consumatore medio all’interno del grande pubblico italiano percepisce la parte iniziale dei marchi in conflitto, vale a dire l’elemento «trico», non come un termine di fantasia, ma come una radice che sarebbe utilizzata come sinonimo dei termini «pelo» o «capello» in numerose parole italiane di uso comune.

A parere del Tribunale, per il grande pubblico italiano (territorio rilevante), l’elemento denominativo «trico», presente nei marchi in conflitto, è privo di significato e, pertanto, gli elementi denominativi «tricopid» e «tricodin» dei marchi in conflitto sono percepiti come di pura fantasia per il pubblico dei consumatori.

La sentenza, come anticipato, ha numerosi spunti interessanti per i quali ne consigliamo la lettura: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf text=&docid=217964&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=73606.

Questa importante vittoria conferma ancora di più il ruolo fondamentale per ciascuna azienda di una consulenza legale adeguata e lo Studio Ferrario è sempre al fianco dei propri Clienti per trovare la strategia migliore.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE: FATTORE STRATEGICO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

27 Settembre 2019

l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO, European Patent Office) hanno recentemente realizzato uno studio che ha quantificato il contributo fornito dalle industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale all’economia europea.

Detto studio conferma e quasi certifica i vantaggi economici che marchi, disegni e modelli, brevetti, diritti d’autore, indicazioni geografiche e le privative per ritrovati vegetali comportano per l’Europa.

I risultati hanno infatti rivelato che tali industrie hanno rappresentato il 39 % della produzione economica dell’UE e il 26 % dell’occupazione durante il periodo considerato, attestando così il valore fondamentale della Proprietà Intellettuale per l’intera economia europea.

Le imprese che fanno un uso intensivo di disegni e modelli hanno quindi un forte e comprovato impatto economico in tutti i 28 Stati membri dell’Unione.

Anche per l’Italia lo studio ha fornito risultati positivi sia in termini di PIL che di occupazione, collocando peraltro il nostro Paese leggermente al di sopra della media europea.

Il Direttore esecutivo dell’EUIPO ha espressamente dichiarato: «Le industrie che fanno un uso intensivo dei diritti di proprietà intellettuale svolgono un ruolo cruciale nell’accrescere la prosperità dell’UE e nel garantirne il futuro economico. Sono più innovative e hanno una maggiore resilienza di fronte alle crisi economiche. La nostra sfida consiste nel far sì che tutte le aziende e tutti gli imprenditori possano proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale, in particolare le piccole e medie imprese».

Come è stato dimostrato, dunque, la capacità del nostro Paese di creare valore in settori chiave dell’economia, opportunamente sorretta dalle forme di protezione che il nostro ordinamento rende disponibili per la tutela della Proprietà Intellettuale, rappresenta un fattore cruciale a garantire sviluppo e stabilità economica.

In relazione a ciò, lo Studio Ferrario prosegue con costante impegno ad affiancare e sostenere i propri Clienti per favorire il continuo rafforzamento del loro patrimonio di proprietà intellettuale, che si è dimostrato svolgere un ruolo vitale per lo sviluppo economico dell’intera Unione Europea.

RIAPERTURA BANDO MARCHI +3

12 Dicembre 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018 è stato pubblicato l’avviso relativo alla riapertura del bando denominato “Marchi+3”.

Come negli scorsi anni, con domande presentabili a partire dal giorno 11.12.2018, sono nuovamente disponibili agevolazioni dirette a favorire la registrazione di marchi nell’Unione Europea presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per laProprietà Intellettuale) e di marchi internazionali presso l’OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale).

La versione integrale del Bando e la relativa documentazione, occorrente per la presentazione delle domande sono disponibili sui seguenti siti:

– Ministero dello Sviluppo Economico ;

– Unione Nazionale delle Camere di Commercio.

Per ogni eventuale ulteriore informazione di cui doveste avere bisogno non esitate a contattarci.

NUOVE NORME A TUTELA DEL KNOW-HOW E DEI SEGRETI COMMERCIALI

24 Agosto 2018

È entrato in vigore il 22 giugno 2018 il Decreto Legislativo n. 63/ 2018, di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 detta “Trade Secrets” dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

Il legislatore europeo era infatti intervenuto per attenuare le difformità tra i vari sistemi giuridici dei singoli Paesi Membri, dirigendosi verso una definizione comune di segreto commerciale e prevedendo alcuni standard minimi di protezione che fossero condivisi a livello europeo, per vietare gli utilizzi abusivi delle informazioni commerciali riservate.

In attuazione di quanto sopra, la nuova normativa apporta modifiche di rilievo sia ad alcune previsioni del Codice di Proprietà Industriale sia al Codice Penale per le ipotesi di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice e di rivelazione di segreti scientifici o industriali.

In particolare, il Decreto modifica, in primo luogo, la dicitura “informazioni aziendali riservate” in “segreti commerciali” e ne riscrive il contenuto stabilendo che costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali intesi come le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali si considerano illecite anche quando il soggetto era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente

Si aggiunge inoltre un massiccio impianto delle misure provvisorie, cautelari ed alternative (ad esempio la possibilità di pagamento di un indennizzo) nonché degli strumenti procedurali posti a tutela dei segreti commerciali

Da notare che, oltre ad ampliare il divieto di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, la nuova normativa prevede che, chiunque sia venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

Come sempre, lo scrivente Studio rimane a completa disposizione per fornire ogni altra indicazione e tutto il supporto necessario in relazione agli argomenti sopra brevemente illustrati.

  • « Pagina precedente
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • …
  • 8
  • Pagina successiva »
  • Il Brevetto
  • Perché depositare un brevetto
  • Come depositare un brevetto
  • Il Marchio
  • Perché registrare un marchio
  • Come registrare un marchio
  • Il Design
  • Perché registrare disegni o modelli
  • Come registrare un disegno o modello
  • Servizi
  • Consulenza per deposito ed ottenimento, brevetti, modelli e marchi
  • Estensione all’estero di brevetti, modelli e marchi
  • Ricerche, sorveglianza e tutela dei diritti di Proprietà Industriale
  • Business e Contrattualistica
  • Nuove varietà vegetali
  • Tutela software, nomi a dominio, diritto d’autore
Roma
Via Collina, 36
00187 Roma
+39 06 4888051 +39 06 4820235/6 +39 06 4746149 roma@studioferrario.it
Milano

20100 Milano
+39 02 89096019 +39 02 89016834 milano@studioferrario.it
Firenze
Via Arnolfo, 27
50121 Firenze
+39 055 2639644 +39 055 0540383 firenze@studioferrario.it
Bari
Via Giuseppe Bozzi, 9
70121 Bari
+39 080 8419394 +39 080 8419394 bari@studioferrario.it
SAN MARINO - General Services SRL
Via Consiglio dei Sessanta, 99
47891 Dogana (RSM)
+378 0549 941261 +39 06 4746149 generalservices@omniway.sm
  • Modulistica
  • FAQ
  • Link utili
  • Privacy & Cookie
  • Copyright & Disclaimer

© Studio Ferrario Srl · C.F./P.IVA 09905091006 ·