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I GRAVI RISCHI DELLA DIVULGAZIONE

23 Marzo 2018

È stata annullata dal Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza del 14 marzo 2018 (causa T-651/16), la registrazione del disegno dell’ormai famosa ciabatta “Crocs”, per la comprovata divulgazione al pubblico prima della sua registrazione, che ne ha inficiato il fondamentale requisito di novità.

Il regolamento (CE) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001, relativo ai disegni e modelli comunitari, prevede infatti la protezione di un disegno o modello comunitario a condizione che sia nuovo e possieda carattere individuale. Un disegno non può essere considerato nuovo, in particolare, se è stato divulgato al pubblico anteriormente al periodo di dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata, salvo il caso in cui tale divulgazione non potesse ragionevolmente essere conosciuta negli ambienti specializzati operanti nell’Unione Europea (art. 7).

Il disegno della ciabatta era stato registrato come disegno o modello comunitario con il numero 257.001-0001 e pubblicato nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari n. 9/2005 dell’8 febbraio 2005. Nel 2013, una società concorrente, la GIFI Diffusion, aveva presentato all’EUIPO la richiesta di annullamento del disegno in questione, sostenendo che fosse privo di novità, per l’avvenuta divulgazione da parte della Crocs prima del 28 maggio 2003, vale a dire prima del periodo di dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata (data di proposizione di una corrispondente domanda di brevetto degli Stati Uniti d’America).

In primo grado l’EUIPO aveva respinto la richiesta di annullamento, ma in secondo grado, con decisione del 6 giugno 2016, la Commissione di Ricorso aveva riconosciuto la nullità del disegno, ritenendo comprovato che fosse stato divulgato prima del 28 maggio 2003 e, di conseguenza, mancasse di novità. Secondo la Commissione EUIPO, in particolare, la divulgazione era avvenuta attraverso le seguenti modalità:

  • l’esposizione sul sito Internet della Crocs;
  • un’esposizione in occasione di un salone nautico a Fort Lauderdale in Florida (Stati Uniti);
  • la disponibilità alla vendita dei sandali ai quali era stato applicato il disegno.

La Crocs ha a sua volta proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, il quale ha tuttavia respinto il ricorso e confermato quanto deciso dalla commissione EUIPO, specificando che le divulgazioni su Internet del disegno riguardavano fatti che non potevano ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nell’Unione. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che non è necessario che i fatti costitutivi della divulgazione siano avvenuti nel territorio dell’Unione.

Come insegna e conferma la pronuncia in esame, dunque, occorre prestare molta attenzione a non inficiare il fondamentale requisito della novità di un prodotto, che possa essere registrato come disegno se non addirittura come brevetto di invenzione, magari anche solo utilizzando impropriamente il web. Tutto ciò che è stato divulgato pubblicamente prima del deposito della domanda di registrazione o di brevetto, incluse dunque anche le diffusioni a mezzo internet, comporta infatti la nullità della registrazione e l’impossibilità di brevettazione.

IL RUOLO DELLE DONNE NELLE ATTIVITÀ INNOVATIVE E CREATIVE

9 Marzo 2018

Forse non tutti sanno che moltissimi oggetti di uso ormai quotidiano sono frutto di invenzioni di donne, ingegnose quanto coraggiose, che hanno faticato non poco ad emergere in un mondo tutto al maschile.

Un caso esemplare riguarda il sacchetto di carta. Nel 1860, la signora Margaret Knight, che lavorava presso uno stabilimento di produzione di carta, inventò una macchina in grado di produrre automaticamente sacchetti di carta con fondo piatto. Inizialmente non riuscì a ricevere il denaro necessario per registrare il suo brevetto, poiché un certo signor Charles Annan, accortosi della grande innovazione, depositò il brevetto a proprio nome. La signora Knight si rivolse allora al tribunale, ove la difesa del convenuto usò come argomento quello secondo cui una donna non avrebbe mai potuto progettare una tale invenzione stupefacente! Tuttavia la signora, senza perdersi d’animo, riuscì a replicare mostrando disegni e altri elementi di prova grazie ai quali vinse. Così, dopo aver ottenuto i fondi necessari, non solo ottenne il suo brevetto, ma in seguito ne depositò altri 100.

Altri esempi riguardano il tergicristallo, inventato nel 1903 dalla statunitense Mary Anderson che brevettò un sistema in grado di pulire i vetri dell’automobile automaticamente. Prima di allora la pulizia del parabrezza in caso di pioggia o neve richiedeva ancora che l’autista uscisse dall’auto e provvedesse da sé.

Ed ancora la casa solare, progetto presentato nel 1950 da Maria Telkes, ricercatrice, ed Eleanor Raymond, architetto, che idearono una casa completamente riscaldata dal sole, ma anche la pattumiera a pedale ed il frullatore elettrico, inventati da Lillian Gilbreth, madre di 12 figli, rimasta vedova dopo la morte improvvisa del marito ed evidentemente costretta a concentrarsi sulla produttività dei lavori domestici riducendone quanto più possibile i tempi.

Anche la guida criptata dei siluri, che poi rappresenta il principio alla base della telefonia mobile, si deve all’idea di una donna durante la seconda Guerra Mondiale: l’attrice Hedy Lamarr, con il musicista George Antheil, inventò un sistema chiamato “Secret communication system” in grado di guidare via radio i siluri, evitando che i segnali venissero intercettati dai nemici.

A queste ed a molte altre donne inventrici, sarà dedicata la prossima Giornata mondiale della Proprietà Intellettuale che l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) ha fissato nel giorno 26 aprile, a partire dal 2000, al fine di promuovere condizioni favorevoli alla fioritura della creatività e della capacità di innovazione in tutto il mondo. Sarà infatti il ruolo delle donne nelle attività innovative e creative il tema dell’edizione 2018 della Giornata mondiale della Proprietà Intellettuale, il prossimo 26 aprile.

AGGIORNAMENTO BANDO MARCHI+3

16 Febbraio 2018

Nella G.U. No. 285 del 6 dicembre 2017 è stato pubblicato l’avviso relativo al bando MARCHI+3 per la concessione di agevolazioni alle PMI per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea ed Internazionali con un rimborso a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili (fino al 90% a seconda dei Paesi designati). A tal riguardo si veda articolo di Dicembre 2017 sulla sezione news del ns. sito ufficiale.

Sono ammessi all’agevolazione quelle imprese che alla data di presentazione della domanda di agevolazione abbiano:

  1. dimensione di micro, piccola e media impresa (secondo quanto sancito dalla Raccomandazione e dal Decreto citato all’interno del bando)
  2. avere sede legale e operativa in Italia
  3. essere iscritte al Registro delle Imprese e in regola con i pagamenti
  4. non essere in stato di liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali
  5. essere titolari del/i marchio/i oggetto della domanda di agevolazione
  6. aver ottenuto la pubblicazione del marchio oggetto di agevolazione sul Bollettino dell’EUIPO e/o dell’OMPI (Romarin), avendo già ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito.

Le risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano complessivamente ad Euro 3.825.000,00 ed il programma prevede due aree di intervento:

  • Misura A): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO
  • Misura B): Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI

Non rientra, pertanto, nel presente bando il deposito di marchio nazionale estero.

L’agevolazione riguarda tutte le spese sostenute a partire dal 1° GIUGNO 2016 (e fino alla data della presentazione della domanda di agevolazione) in relazione a:
1. progettazione nuovo marchio;
2. assistenza al deposito;
3. ricerche anteriorità per similitudine;
4. assistenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione;
5. tasse deposito.
Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del 7 MARZO 2018 e sino all’esaurimento delle risorse disponibili a condizione che le domande per cui si richiede l’agevolazione siano state almeno pubblicate.

La domanda si deposita compilando un apposito form on-line, scaricabile al seguente link: http://www.marchipiu3.it/P42A0C12S1/Form-Online-Bando.htm

Lo Studio Ferrario è a disposizione per fornire la più ampia assistenza al riguardo.

OMAGGIO AI SACRIFICI DEGLI ARTIGIANI

14 Febbraio 2018

Un’ interessante recente sentenza si è pronunciata in tema di somiglianza grafica tra due marchi di birre, una, la November Ray, prodotta da un piccolo birrificio leccese, denominato B94, l’altra appartenente alla gamma Nørden del colosso Ceres.

Sia la birra salentina, la November Ray, che la Gylden Ipa delle Nørden di Ceres, risultavano graficamente caratterizzate da una analoga lettera ‘N’ di grandi dimensioni e di colore blu della stessa tonalità, campeggiando sulle rispettive etichette in maniera molto somigliante.

Vi era effettivamente una notevole somiglianza ed un conseguente rischio di confusione tra i due segni distintivi, peraltro destinati a contraddistinguere prodotti identici.

Sulla base di tale presupposto, la B94 ha agito in giudizio per ottenere tutela dei diritti discendenti dal proprio marchio anteriore. Ebbene, il marchio anteriore, quello dell’azienda artigianale salentina, dopo una lunga battaglia legale, ha ottenuto pieno riconoscimento dal Tribunale di Bari che, accogliendo le richieste del birrificio B94, ha stabilito l’esistenza di un rischio di confusione tra i due segni distintivi ed ha pertanto imposto a Ceres di ritirare dal commercio le bottiglie confondibili imponendo altresì il rimborso delle spese processuali.

È interessante notare come, forse consapevole della propria posizione, Ceres abbia tentato a più riprese di raggiungere una soluzione transattiva con l’azienda salentina, la quale tuttavia ha sempre rifiutato ogni proposta di accordo nel corso del giudizio ed ha così ottenuto la più ampia tutela dei propri diritti di esclusiva.

Il titolare di B94, il Sig. Raffaele Longo, ha dichiarato: <<Era una notizia che andava resa pubblica per rendere omaggio ai sacrifici che i birrai artigiani, in prima persona, quotidianamente sostengono nella produzione della birra artigianale, e anche agli sforzi delle piccole imprese, che spesso sono costrette a funzionare come le ‘grandi’, in un oceano abitato da esemplari di grossa taglia. Sosteniamo le nostre aziende con cura e passione>>.

STOP DALLA SVEZIA ALLE FATTURE FRAUDOLENTE

1 Febbraio 2018

Il 20 dicembre 2017, la Corte d’appello di Stoccolma ha emesso un’importante pronuncia in un procedimento penale intentato contro alcuni truffatori che avevano inviato fatture ingannevoli a titolari di  marchi europei, utilizzando una carta intestata che richiamava quella ufficiale dell’UAMI (nome precedente dell’EUIPO).

Come purtroppo molti titolari di marchi hanno avuto modo di constatare negli ultimi tempi, è in crescente espansione il fenomeno delle fatture ingannevoli, provenienti da parte di svariate società estere che, copiando i dati dei marchi pubblicati nelle banche dati ufficiali, richiedono arbitrariamente ai loro titolari il pagamento di cifre di denaro, imitando la carta intestata e persino gli stessi nomi dei vari organismi preposti alla registrazione ed alla tutela dei marchi, per confondere i destinatari delle comunicazioni ed ottenere così pagamenti indebiti.

Ebbene la Corte d’appello di Stoccolma nel caso in parola non soltanto ha stabilito che simili fattispecie costituiscono truffa aggravata, ma ha anche condannato i loro autori a pene detentive oltre che al risarcimento dei danni subiti dai destinatari delle fatture che avevano effettuato pagamenti non dovuti all’atto del ricevimento delle medesime.

Anche grazie alla fattiva collaborazione dell’EUIPO, che ha supportato attivamente il procuratore svedese durante l’inchiesta e ha rilasciato testimonianze dinanzi alla Corte d’appello, è stato dunque finalmente possibile raggiungere questo importante risultato, cui è auspicabile facciano seguito altre analoghe pronunce negli altri Stati Membri, Italia compresa, costretti a fronteggiare simili situazioni.

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